Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifica al libro quinto del codice civile).
1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».