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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica al libro quinto del codice civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».