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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
12.22.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Fino al 31 dicembre 200 e limitatamente alle società che esercitano attività bancaria le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. l termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà, con approssimazione per difetto in caso di numero dispari di giorni.