Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il 20 per cento dei fondi residui ex Gescal, non utilizzati dalle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania e confluiti nella Cassa Depositi e Prestiti, sono assegnati al fondo di cui al comma 1, per interventi, in via esclusiva, di garanzia alle imprese artigiane operanti nelle medesime regioni. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie, sulle risorse in oggetto, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1977, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative, per le quattro regioni interessate, delle imprese artigiane.