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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
11.27.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il 20 per cento dei fondi residui ex Gescal, non utilizzati dalle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania e confluiti nella Cassa Depositi e Prestiti, sono assegnati al fondo di cui al comma 1, per interventi, in via esclusiva, di garanzia alle imprese artigiane operanti nelle medesime regioni. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie, sulle risorse in oggetto, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1977, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative, per le quattro regioni interessate, delle imprese artigiane.