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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
11.12.

Apportare le seguenti modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:

a) 1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro.

b) Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: conferite le risorse, eliminare le parole: del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,; conseguentemente le parole: che vengono soppressi sono sostituite con le parole: che viene soppresso.

c) Al comma 3, permettere la parola: Almeno.

d) Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistite per una durata massima di 24 mesi, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

e) Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte fino a totale copertura dell'onere.