Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2008 della somma di euro 130 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 130 milioni di euro per il 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.