Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incentivi all'industria del mobile italiano).
1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di curo 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, e di 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia, e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».