All'articolo 19, dopo il comma 18 è inserito il seguente:
18-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 eventuali interventi straordinari statali di ripiano dei disavanzi regionali pregressi sono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque è fatto divieto di utilizzare le risorse iscritte sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.