Sostituire il comma 10-quinquies con il seguente:
«10-quinquies. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l'avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il Prezzo Unitario Nazionale per i clienti finali può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la distribuzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale.»