Al comma 5-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: L'importo degli assegni familiari ai cittadini di Stati extracomunitari, con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni internazionali in virtù delle quali devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti all'estero, deve essere commisurato al potere d'acquisto della nostra moneta nel Paese in questione, e l'assegno può essere attribuito per un numero massimo di membri della famiglia residenti all'estero pari a due. Le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente concorrono con le medesime modalità all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari di cui al presente comma.