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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
9.6.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli enti pubblici sottoposti al Patto di stabilità interno, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, l'elenco delle fatture non liquidate con il relativo ammontare dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei loro confronti negli anni 2006-2007-2008.
3-ter. Gli importi regolarmente deliberati e previsti nei bilanci di previsione vengono liquidati dopo 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente e non vengono computati ai fini di cassa nel patto di stabilità 2009, mentre tutte le eventuali fatture non deliberate e non previste nei relativi bilanci di previsione non rientrano nei benefici del presente comma.
3-quater. Qualora il ministro dell'economia ritiene che tale importo incida fortemente sulla dinamica della spesa pubblica, può con proprio decreto, sentita la conferenza Stato Regioni e le Commissioni parlamentari competenti graduare il pagamento di tali importi con modalità diverse.