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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
9.25.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

4. Al fine di razionalizzare e velocizzare le procedure di pagamento dei crediti di cui al comma 3, garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge o dal contratto, le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i loro rispettivi enti strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina di contabilità pubblica, su istanza dei propri creditori, corredata di regolare fattura, certificano entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della domanda che il credito è certo, liquido ed esigibile.
5. In mancanza di provvedimento espresso entro il termine previsto dal comma precedente l'istanza di certificazione si intende accolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le amministrazioni di cui al comma 4, contestualmente al rilascio della certificazione al creditore, provvedono ad inviarne copia ai propri tesorieri o cassieri i quali, tenuto conto della data di pagamento evidenziata nella certificazione e ferme restando le modalità di gestione previste dalla legge e dal contratto, eseguono il pagamento anche in assenza di mandato, utilizzando le risorse disponibili. Nei casi indicati nel comma 5 i tesorieri o cassieri eseguono il pagamento sulla base della fattura e del credito indicato nel certificato formatosi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 presentato dal creditore. All'atto del pagamento il tesoriere o il cassiere trattengono il certificato presentato dal creditore e lo trasmettono all'amministrazione per conto della quale il pagamento è stato eseguito.
7. Con uno o più decreti dei Presidente dei Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri competenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure di certificazione, le modalità di rilascio dei certificato formatosi ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modalità di pagamento di cui ai commi precedenti. Per i procedimenti di competenza delle amministrazioni e degli enti del settore sanitario, le procedure di certificazione del credito, le modalità di rilascio del certificato formatosi ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modalità di pagamento vengono definite nell'ambito dell'intesa fra io stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 6 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
9. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 per il settore sanitario, le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di spesa di loro competenza, anche con riferimento a quelli di competenza dei loro enti strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina sulla contabilità pubblica, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai creditori dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni

dei commi 4, 5 e 6, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11. Nei procedimenti di certificazione disciplinati dal presente articolo la verifica prevista all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 deve essere effettuata prima del rilascio del certificato.
12. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'importo delle somme iscritte a ruolo si calcola solo per l'ammontare eccedente quello dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e verso gli enti ad esse strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina sulla contabilità pubblica, certificati ai sensi dei commi precedenti.
13. All'articolo 79, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente lettera: «d) le procedure di certificazione dei crediti per forniture di beni e servizi prestati a favore delle amministrazioni pubbliche e degli enti ad esse strumentali del settore sanitario, nonché le relative modalità di pagamento».