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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
9.23.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 è elevato a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede in termini di sola cassa e per una somma pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.