Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente:
450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze.