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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
9.07.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non applicano la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, qualora detti pagamenti costituiscano il corrispettivo di contratti di appalto di lavori pubblici.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.