Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Articolo 8-bis. 1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«12-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.