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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
8.04.

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«15-quater. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino straniero, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».