Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti».