stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
4.36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1287 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non sono, altresì, ripetibili le somme di cui al primo periodo erogate in favore di soggetti aventi un reddito familiare complessivo, riferito agli anni 2004 e 2005, superiore al limite di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1288 e 1289, della presente legge.».