stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
4.22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In via sperimentale, per il 2009, al fine di assicurare un sostegno concreto a quei nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio sociale, è concesso un assegno pari a 500 euro per ogni bambino nato o adottato.
1-bis. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui al comma 1 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, emana entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge uno o decreti attuativi tenendo conto che:

a) il modello Isee del nucleo familiare non deve superare i 15.000 euro se al suo interno vi è un solo bambino, 20.000 euro se al suo interno vi sono 2 bambini, 25 mila euro se al suo interno vi sono tre o più bambini;

b) qualora vi sia un bambino con disabilità certificata l'assegno deve essere maggiorato di 500 euro indipendentemente dal modello Isce del nucleo familiare;

c) le cittadine comunitarie, al momento del parto, devono essere residenti in Italia;

d) le cittadine extracomunitarie, al momento del parto, devono essere in possesso del permesso di soggiorno.

1-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di pari a 100 milioni di curo annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.