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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.033.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
34.033.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Garante per il credito cui è affidato, d'intesa con la Banca d'Italia, il controllo dei flussi di finanziamento alle imprese e alle famiglie da parte degli istituti bancari e creditizi che hanno usufruito di interventi di ricapitalizzazione da parte dello Stato.
2. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti del Garante di cui al comma 1.