Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.
5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, nel caso in cui siano più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo».