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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
34.025.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(IVA Agevolata pesca).

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2009, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;

b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.