stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.023.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
34.023.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».