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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
32.25.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Agli oneri derivanti dalla soppressione della lettera b) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.

dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. l16, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.