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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
32.11.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 161, comma 1, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trantaseimila».

2. l'articolo 162 è così modificato: a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»; b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»; c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione dalle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila curo a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta, 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui rispettivamente all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.»

3) all'articolo 162-bis, comma 1, le parole: «, che può essere aumentata» sino alla fine del comma sono soppresse.

4) all'artico1o 163, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» sino alla fine del comma sono soppresse.

5) all'articolo 164, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»

6) dopo l'articolo 164, è inserito il seguente:

Art. 164-ter.
(Ipotesi aggravate).

1. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila curo a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio.
3. Le sanzioni di cui al presente capo possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.


7) All'articolo 165 le parole: 61, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore»;
8) Nell'articolo 166, comma 1, le parole da: «, nella misura dei cinquanta per cento del totale annuo,» fino a: «comma 10,» sono sostituite da: «sono acquisti al bilancio del Garante secondo modalità fissate con regolamento ai sensi dell'articolo 156».
9. L'articolo 169 è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10) All'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11). Alla copertura finanziaria delle minori entrate per il bilancio dello Stato, valutate in euro 300.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella c) della Legge finanziaria in favore dell'Autorità a decorrere dall'esercizio 2009.