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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
31.03.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito di imposta imprese musicali).

1. Al fine di agevolare il rilancio delle imprese del settore musicale, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali è attribuito un credito imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, digitalizzazione e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai tini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di

conversione, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabiliti i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.
4. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, con esclusione di quelle relative al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.