Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Patto di stabilità).
1. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio dei verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.