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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
22.3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata dei termine dei mutui stessi.
2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.
2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento dì investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione.

ident. 22.10.22.8.