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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.4.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nel caso in cui il cliente intenda chiudere o trasferire il proprio conto corrente, o altro contratto, da un istituto di credito all'altro, ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, salvi i rapporti di debito e credito. L'istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deva comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a. tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che lo richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l'indicazione del codice IBAN: Tale comunicazione sarà gratuita per il cliente e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.
4-ter. L'istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 4-bis è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.


4-quater. L'istituto che, con qualunque modalità, richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente o di altro contratto è punibile dall'Autorità, in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.».