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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.33.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.33.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolato in modo da non superare il 4 per cento.

Conseguentemente, sostituire la modifica con la seguente:

Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.