Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolato in modo da non superare il 4 per cento.
Conseguentemente, sostituire la modifica con la seguente:
Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.
Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.