Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:
A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela privata mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale e alle imprese mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di immobili strumentali all'attività dell'impresa stessa, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. II tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.