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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.1.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'acquisto di alloggi da adibire a prima abitazione, da parte di lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, è possibile sottoscrivere mutui a tasso agevolato.
Gli alloggi dovranno essere di nuova costruzione od integralmente ristrutturati e rispettare le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005.
I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi possono essere erogati esclusivamente dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni: per i finanziamenti a tasso variabile lo spread non può eccedere l'1 per cento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; per i mutui a tasso fisso, lo spread non può superare l'1 per cento rispetto all'Interest Rate Swap (IRS) al momento della sottoscrizione del contratto.
Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale del finanziamento non può superare il 3,5 per cento annuo, mentre per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4 per cento annuo.
La differenza tra il costo effettivo dei finanziamento e l'importo sostenuto dall'acquirente è a carico dello Stato.
Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.