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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.035.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.035.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 123 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 123-bis. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. L'esercizio dell'attività di mediazione nella concessione del credito al consumo di cui al presente capo è riservato ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
2. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere alcun compenso dal consumatore, neanche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non può comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a eredito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agente in attività finanziarla, per chi vi sia iscritto.