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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.030.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.030.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Funzioni dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento).

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato.
2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP.
3. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il eredito al constano; b) i pagamenti dilazionati o differiti.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge di conversione, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.


5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.
6. All'onere per la realizzazione e gestione dell'archivio, pari ad euro 25.000 per l'anno 2008, euro 285.000 per l'anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.