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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.022.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

«Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1% dell'importo della somma concessa a

credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credi e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.».

ident. 2.039.2.019.2.010.2.011.