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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.021.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.021.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi

a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.

ident. 2.04.2.08.2.09.2.018.