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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
19.4.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 1009 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009. Sempre per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 1263 milioni di euro per l'anno 2010, per 1294 milioni di euro per l'anno 2011 e con 1017 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a carico delle disponibilità dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dei decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di curo per l'anno 2009 e a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

d) mediante l'elevazione graduale a 62 anni dell'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome appartenenti a tutti i regimi obbligatori, in ragione di un anno ogni due a decorrere dal 1o gennaio 2009.