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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
19.011.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e Comunicazione dei dati reddituali dei pensionati).

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.


2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni da ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato.»