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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
18.39.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 possono essere realizzate anche utilizzando, come aggiuntive rispetto a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del Fondo aree sottoutilizzate. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, sostituire le parole «d'intesa con» con le seguenti «sentita»;

e) al comma 12, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal successivo comma 12-bis,»;

f) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che recepisce l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».