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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
18.04.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale

per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici scolastici, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici scolastici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.
3. Al fine di compensare l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 60 milioni di euro.