Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.