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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
15.07.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e del fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengano corrisposti contestualmente alla prima rata».