Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e del fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengano corrisposti contestualmente alla prima rata».