Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche al periodo di imposta 2007. Con decreto del Ministero dell'economia sono determinati i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di
spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.