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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
12.05.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le imprese operanti in singoli aeroporti o sistemi aeroportuali che sviluppano un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri sono tenute al pagamento di contributi in materia di cassa integrazione, guadagni straordinari e di mobilità, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 7 c. 1,2,3 della legge 223 del 23 luglio 1991. Alle stesse aziende si estendono le previsioni dell'ari.. 2 c.1 della legge 166 del 27 ottobre 2008.
Sempre a decorrere dal 1o gennaio 2009, nell'ambito delle risorse finanziarie

indicate al comma 9 e nel limite complessivo di spesa di 40.000.00,00 - a carico del fondo per l'occupazione, che a tal fine è integrata di un importo pari a 20.000.000 - a decorrere dell'anno 2009, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può inoltre concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, che recepiscono intese stipulate in sede territoriale, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale dipendente da società operanti nell'ambito di aeroporti o di sistemi aeroportuali con priorità per quelli che superano i limiti sopra indicati, nello stesso limite massimo previsto dall'ari. 2 c.1 nella Legge 166 del 2008.

All'onere aggiuntivo di 20.000.000 E a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ari. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.