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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
11.13.

Apportare le seguenti modificazioni:

Art. 11.
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

a) Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma
separata.

b) Al comma 2, dopo le parole: è integrato con, inserire la parola: due e dopo la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente e dopo la parola: artigiane, aggiungere le seguenti: e sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza.

c) Al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento.

d) Al comma 4, in fine, sopprimere le parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La garanzia dello Stato sarà elencala nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5-bis. aggiungere, in fine, seguente comma: Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.