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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
10.02.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, sono estese alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione delle disposizioni del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 170 milioni di curo per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.