Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007 agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti. A tale scopo, la minore spesa dì carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.».