Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a realizzare un nuovo strumento, denominato «Dote fiscale per i figli», finalizzato a realizzare un effettivo sostegno per i figli a carattere universalistico indipendentemente dalla condizione lavorativa, destinato a sostituire progressivamente gli attuali assegni al nucleo familiari e le detrazioni per i carichi familiari. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, ti. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'istituzione
della suddetta Dote, da corrispondere nell'esercizio 2009. Per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.».