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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.42.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.42.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

All'articolo 41 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Le residenze secondarie concesse in locazione per un periodo non inferiore a cinque a persone fisiche diverse dai familiari in linea diretta, ad un canone economico adeguato non inferiore al 50 per cento dei valori mediamente praticati dal mercato, sono considerate non produttive di reddito e pertanto non sottoposte all'aumento di cui al comma 1;
2-bis. Su richiesta del proprietario o del locatario l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione del canone tenuto conto delle caratteristiche dell'unità immobiliare, la zona di appartenenza e i prezzi mediamente praticati sul mercato;
3-bis. Il ricorrente procederà a versare un diritto di segreteria determinato dal direttore dell'agenzia del territorio competente, da destinare a finanziare progetti finalizzati a favore del personale coinvolto nelle procedure nuove attivate.