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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
1.41.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare).

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli incrementi di cui al comma 1.
3. Gli incremento di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.
4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.